[1]Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

[2]1. La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni per l'integrazione economica regionale. Essa e' aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni per l'integrazione economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui non e' piu' aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione vengono depositati presso il Depositario. 2. Qualsiasi organizzazione per l'integrazione economica regionale che diventa Parte della presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, e' soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Qualora uno o piu' Stati membri di una simile organizzazione siano Parti della Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono in merito alle rispettive responsabilita' per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facolta' di esercitare simultaneamente i diritti derivanti dalla Convenzione. 3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione per l'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza relativamente alle materie disciplinate dalla Convenzione. Tale organizzazione informa il Depositario, il quale a sua volta informa le Parti, circa ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza. 4. Ciascuno Stato o organizzazione regionale per l'integrazione economica e' invitato a trasmettere al Segretariato, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla Convenzione, informazioni sulle misure adottate per attuare la Convenzione. 5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna Parte puo' dichiarare che qualsiasi modifica di un allegato entrera' in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art30 · fonte del testo

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