[1]Sviluppo di capacita', assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia

[2]1. Le Parti collaborano al fine di garantire, nei limiti delle rispettive possibilita', sviluppo di capacita' e assistenza tecnica adeguati e tempestivi alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare le Parti che sono paesi meno sviluppati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonche' alle Parti con economia in fase di transizione, al fine di assisterle ad adempiere gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. 2. Lo sviluppo di capacita' e l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 ed all'articolo 13, possono essere realizzati mediante accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono coinvolgere i centri regionali e subregionali esistenti, tramite altri strumenti multilaterali e bilaterali e mediante partenariati, compresi i partenariati che coinvolgono il settore privato. Per rafforzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare alla cooperazione ed al coordinamento con altri accordi ambientali multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti. 3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti nei limiti delle loro capacita', promuovono e agevolano, con il sostegno del settore privato e di altri soggetti interessati, ove opportuno, lo sviluppo, il trasferimento, la diffusione ed il relativo accesso alle piu' aggiornate tecnologie alternative, ecologicamente corrette, a beneficio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonche' delle Parti con economia in fase di transizione, al fine di rafforzare la loro capacita' di attuare efficacemente la presente Convenzione. 4. La Conferenza delle Parti, entro la sua seconda riunione, ed in seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e delle relazioni delle Parti, ivi comprese quelle previste dall'articolo 21, nonche' delle informazioni fornite da altre parti interessate:

  • a)esamina le informazioni sulle iniziative in corso e i progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative;
  • b)valuta le esigenze delle Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie alternative; e
  • c)identifica le criticita' affrontate dalle Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di trasferimento tecnologico. 5. La Conferenza delle Parti elabora raccomandazioni sulle modalita' di rafforzamento dello sviluppo di capacita', dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologia ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art14 · fonte del testo

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