[1]Scambio di informazioni

[2]1. Ciascuna Parte agevola lo scambio di:

  • a)informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai composti di mercurio, ivi comprese informazioni tossicologiche, ecotossicologiche e relative alla sicurezza;
  • b)informazioni sulla riduzione o l'eliminazione della produzione, dell'uso, del commercio, delle emissioni e dei rilasci di mercurio e di composti del mercurio;
  • c)informazioni sulle alternative tecnicamente ed economicamente valide ai:
  • i)prodotti con aggiunta di mercurio,
  • ii)processi produttivi in cui vengono utilizzati mercurio o composti di mercurio, e
  • iii)le attivita' e processi che producono emissioni o rilasci di mercurio o di composti di mercurio; ivi comprese le informazioni sui rischi sanitari e ambientali nonche' i costi economici e sociali ed i benefici di tali alternative; e
  • d)dati epidemiologici concernenti gli impatti sulla salute derivanti dall'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio, in stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanita' e altre organizzazioni competenti, ove opportuno. 2. Le Parti possono scambiarsi le informazioni di cui al paragrafo 1, direttamente, tramite il Segretariato, o in collaborazione con altre organizzazioni competenti, compresi i segretariati delle convenzioni relative alle sostanze chimiche e ai rifiuti, se del caso. 3. Il Segretariato agevola la cooperazione per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, cosi' come la collaborazione con le organizzazioni competenti, compresi i segretariati degli accordi multilaterali sull'ambiente ed altre iniziative internazionali. In aggiunta alle informazioni fornite dalle Parti, queste informazioni devono includere le informazioni provenienti dalle organizzazioni intergovernative e non governative e dalle istituzioni nazionali e internazionali con competenze nel settore del mercurio. 4. Ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni nell'ambito della presente Convenzione, anche in relazione al consenso delle Parti importatrici di cui all'articolo 3. 5. Ai fini della presente Convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le Parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente Convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art17 · fonte del testo

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