Promozione degli investimenti (a) L'Agenzia effettuera' attivita' di ricerca, svolgera' azioni di promozine dei flussi di investimento e divulghera' informazioni relative alle possibilita' di investimento nei paesi in via di sviluppo al fine di migliorare il clima atto a favorire flussi di investimenti esteri verso quei paesi. L'Agenzia potra' - su richiesta di un membro - fornire consulenza ed assistenza tecnica per migliorare le condizioni di investimento nel territorio di detto paese membro. Nello svolgere queste attivita', l'Agenzia: (i) si ispirera' ai principali accordi di investimento fra i paesi membri; (ii) si adoperera' per rimuovere quegli ostacoli esistenti sia nei paesi sviluppati che nei paesi membri in via di sviluppo, che impediscono il flusso di investimenti verso i paesi membri in via di sviluppo, e (iii) coordinera' la propria azione a quella delle altre agenzie che si occupano di promozione degli investimenti esteri, ed in particolare la International Finance Corporation (Societa' finanziaria Internazionale). (b) Inoltre l'Agenzia: (i) incoraggera' la risoluzione amichevole di vertenze fra investitori e paesi ospiti; (ii) si adoperera' per concludere accordi con paesi membri in via di sviluppo, specie con potenziali paesi ospiti i quali assicureranno che all'Agenzia, per gli investimenti da essa garantiti, sia riservato un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal paese interessato, in un accordo in materia di investimenti, ad una agenzia di garanzia degli investimenti o Stato piu' favoriti, detti accordi dovranno essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata; (iii) promuovera' e favorira' la conclusione di accordi fra i suoi paesi membri per l'incentivazione e la tutela degli investimenti. (c) L'Agenzia prestera' particolare attenzione, nei suoi sforzi promozionali, all'importanza di accrescere il flusso di investimenti tra i paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art23 · fonte del testo

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