TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'AGENZIA MULTILATERALE PER LA GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI. PREAMBOLO. Gli Stati contraenti, Considerata la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo economico e favorire il contributo a tale sviluppo dagli investimenti esteri in generale e degli investimenti esteri privati in particolare; Riconoscendo che il flusso di investimenti esteri verso i paesi in via di sviluppo sarebbe facilitato ed ulteriormente promosso diminuendo le preoccupazioni relative ai rischi non-commerciali; Desiderando intensificare il flusso, verso i paesi in via di sviluppo, di capitali e tecnoligie a fini produttivi, a condizioni rispondenti alle loro esigenze, politiche ed obiettivi di sviluppo in base ad equi e stabili criteri di trattamento degli investimenti esteri; Convinti che l'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti puo' svolgere un importante ruolo nell'incentivare programmi per la garanzia degli investimenti esteri complementari a quelli nazionali e regionali, nonche' agli assicuratori privati per rischi non commerciali; Realizzando che l'Agenzia, per quanto possibile, dovrebbe far fronte ai propri obblighi senza ricorrere al suo capitale soggetto a chiamata, e che tale obiettivo puo' essere attuato solamente attraverso un costante miglioramento delle condizioni di investimento; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Istituzione e Stato giuridico dell'Agenzia.

  • a)E' qui di seguito istituita l'Agenzia Multilaterale per la garanzia degli Investimenti (denominata "l'Agenzia").
  • b)L'Agenzia avra' piena personalita' giuridica ed in particolare la capacita' di: (i) concludere contratti; (ii) acquisire e disporre di beni mobili ed immobili; (iii) intentare azioni legali.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art1 · fonte del testo

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