Limiti di garanzia (a) Salvo diversamente disposto dal Consiglio a maggioranza qualificata, l'ammontare complessivo dell'eventuale responsabilita' che puo' essere assunta dall'Agenzia in base al presente Capitolo non eccedera' il 150% del totale dell'intero capitale sottoscritto, delle risertve e delle quote di copertura riassicurativa dell'Agenzia come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione rivedra' peridoicamente il coefficiente rischio del portafoglio detenuto dall'Agenzia alla luce dell'esperienza acquisita relativamente alle richieste di indennizzo, grado di diversificazione del rischio, copertura riassicurativa ed altri fattori rilevanti, onde accertare se raccomandare o meno al Consiglio ritocchi all'ammontare complessivo delle eventuali responsabilita' globali. Il tetto massimo stabilito dal Consiglio non dovra' mai in nessun caso superare il quintuplo dell'ammontare dell'intero capitale sottoscritto dall'Agenzia, delle riserve e di quelle quote di copertura riassicurativa ritenute appropriate. (b) Senza pregiudizio per il limite massimo di garanzia di cui al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio di amministrazione potra' prescrivere: (i) i tetti massimi di eventuali responsabilita' globali assumibili dall'Agenzia in base al presente Capitolo per tutte le garanzie emesse nei confronti degli investitori di ogni singolo paese membro. Nel determinare detti tetti massimi, il Consiglio di amministrazione terra' debito conto della quota partecipativa di ogni singolo membro al capitale dell'Agenzia, nonche' dell'esigenza di applicare limiti meno restrittivi per gli investimenti che traggono origine da paesi membri in via di sviluppo; (ii) i tetti massimi di eventuale responsabilita' assumibili dall'Agenzia in relazione ai fattori di diversificazione del rischi o quali progetti individuali, singoli paesi ospiti e tipi di investimento o rischio.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art22 · fonte del testo

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