Riassicurazione di enti nazionali e regionali (a) L'Agenzia potra' stipulare polizze riassicurative relativamente a determinati investimenti, contro perdite risultanti da uno o piu' rischi non commerciali sottoscritti da un membro o sua agenzia, ovvero da un'agenzia regionale di garanzia degli investimenti la maggioranza del cui capitale sia detenuta dai membri. Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, fissera' periodicamente il tetto massimo dell'eventuale responsabilita' che l'Agenzia puo' assumersi per i contratti riassicurativi. Per determinati investimenti effettuati oltre dodici mesi prima della avvenuta ricezione, da parte dell'Agenzia, della richiesta di riassicurazione, il tetto massimo sara' inizialmente pari al dieci per cento della responsabilita' globale assunta dall'Agenzia in base al presente Capitolo. Le condizioni per il diritto di copertura assicurativa specificate agli articoli 11-14 troveranno applicazione nei confronti degli interventi riassicurativi, salvo che gli investimenti riassicurati non necessitino di essere attuati successivamente all'istanza di riassicurazione. (b) I contratti di riassicurazione specificheranno diritto ed obblighi reciproci dell'Agenzia e di un membro - o agenzia - riassicurato in base alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, allo scopo di minimizzare i rischi, autorizzera' qualsiasi contratto riassicurativo relativo ad un investimento intrapeso prima dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia, della richiesta riassicurativa, accertandosi che l'Agenzia percepisce un premio commisurato al rischio assunto e che l'ente riassicurato debitamente operi per la promozione di nuovi investimenti nei paesi membri in via di sviluppo. (c) L'Agenzia, nella misura del possibile, provvedera' a far si' che essa, o l'ente riassicurato, abbia gli stessi diritti di surrogazione ed arbitrato equivalenti a quelli che l'Agenzia avrebbe se fosse il principale garante. Termini e condizioni riassicurative contempleranno il ricorso a strumenti amministrativi conformemente all'articolo 17, prima che un qualsivoglia pagamento sia effettuato dall'Agenzia. La surrogazione diverra' effettiva nei confronti del paese ospite interessato solo dopo l'approvazione della riassicurazione effettuata dall'Agenzia. L'Agenzia includera' nei contratti riassicurativi disposizioni che prevedano l'obbligo per il riassicurato di far diligentemente valere i diritti e le rivendicazioni relativi all'investimento riassicurato.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art20 · fonte del testo

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