Il Consiglio dei Governatori (a) Tutti i poteri dell'Agenzia saranno detenuti dal Consiglio dei Governatori, fatta eccezione per quei poteri che, in base alla presente Convenzione, sono specificamente conferiti ad un diverso organo dell'Agenzia. Il Consiglio dei Governatori potra' demandare al Consiglio di amministrazione l'esercizio di uno qualsiasi dei suoi poteri ad eccezione del potere di: (i) ammettere nuovi membri e fissare le condizioni relative alla loro ammissione; (ii) sospendere un membro; (iii) decidere un aumento od una riduzione di capitale; (iv) accrescre il limite dell'insieme delle eventuali responsabilita' conformemente all'articolo 22, paragrafo (a); (v) designare un membro quale paese membro in via di sviluppo conformemente all'articolo 3, paragrafo (c); (vi) Classificare un nuovo membro quale appartenente alla categoria 1 o alla categoria 2 ai fini del voto, conformemente allo articolo 39, paragrafo (a), o riclassificare un membro esistente per lo stesso scopo; (vii) determinare gli emolumenti dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti; (viii) cessare le attivita' e liquidare l'Agenzia; (ix) distribuire le disponibilita' ai membri a seguito di liquidazione, e (x) emandare la presente Convenzione, i suoi Allegati e le sue Tabelle. (b) Il consiglio dei Governatori sara' composto da un Governatore e da un suo supplente nominati da ogni membro nei nodi stabiliti dal Consiglio stesso. Nessun supplente potra' votare slavo che in assenza del titolare. Il Consiglio scegliera' uno dei Governatori quale Presidente. (c) Il Consiglio terra' una riunione annuale ed altre riunioni che riterra' opportune o che saranno convocate dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione convochera' una riunione del consiglio (dei Govenatori) ogni qulavolta cinque membri o dei membri che detengono il 25% dei voti complessivi lo richiedono.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art31 · fonte del testo

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