DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione non e' concessa:

  • a)se per lo stesso fatto la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale o e' gia' stata giudicata dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta;
  • b)se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta, secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;
  • c)se il fatto per il quale l'estradizione e' domandata ricade sotto la giurisdizione della Parte richiesta e, secondo la legge di questa, costituisce reato per il quale e' intervenuta amnistia;
  • d)se la persona richiesta e' o e' stata o sara' giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente;
  • e)se il fatto per il quale l'estradizione e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
  • f)se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta e' cittadino della Parte richiesta;
  • g)se la persona richiesta e' minore degli anni diciotto e la legge della Parte richiedente non prevede per tale categoria di soggetti un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2. L'estradizione non e' inoltre concessa se vi e' fondato motivo di ritenere che la persona richiesta:
  • a)e' stata o sara' sottoposta, per il fatto per il quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si e' svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione;
  • b)sara' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art3 · fonte del testo

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