[1]Misure alternative

[2]1. Su richiesta di una parte esportatrice e in relazione alle misure adottate dalla parte importatrice che incidono sugli scambi (compresa la fissazione di limiti specifici per gli additivi, i residui e i contaminanti), le parti interessate avviano consultazioni conformemente all'articolo 97 allo scopo di concordare condizioni di importazione aggiuntive o misure alternative che dovranno essere applicate dalla parte importatrice. Queste condizioni di importazione aggiuntive o misure alternative possono basarsi, se del caso, su norme internazionali o sulle misure della parte esportatrice che garantiscono un livello di protezione equivalente a quello della parte importatrice. L'articolo 95 non si applica a tali misure. 2. Su richiesta della parte importatrice, una parte esportatrice fornisce tutte le informazioni pertinenti richieste dalla legislazione della parte importatrice, compresi i risultati dei laboratori ufficiali o qualsiasi altra informazione scientifica, affinche' siano valutate dagli organismi scientifici appropriati. Previo accordo, la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie per consentire le importazioni sulla base di tale accordo. 3. Qualora i dati scientifici pertinenti non siano sufficienti, una parte puo' adottare in via provvisoria misure SPS sulla base delle informazioni pertinenti disponibili. In tal caso le parti cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi piu' accurata onde consentire alla parte importatrice di rivedere di conseguenza la misura SPS.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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