[1]Procedure di importazione

[2]1. Per le importazioni di prodotti di origine animale la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco dei suoi stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice. 2. Su richiesta di una parte esportatrice, corredata delle opportune garanzie, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti di cui al paragrafo 3 dell'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento e' effettuato conformemente ai requisiti e alle disposizioni di cui all'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate. 3. Tranne qualora occorrano informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire le importazioni di prodotti dagli stabilimenti di cui al paragrafo 2 entro quaranta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "sottocomitato SPS") puo' modificare i requisiti e le disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale delle parti. La modifica corrispondente dell'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) viene adottata dal comitato per il commercio. 5. La parte importatrice presenta periodicamente un registro delle spedizioni respinte, comprese le informazioni sui profili di non conformita' che hanno giustificato il respingimento.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art92 · fonte del testo

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