[1]Notifica e consultazioni

[2]1. Una parte informa immediatamente la parte esportatrice interessata dell'apertura di un'inchiesta e dell'applicazione di misure provvisorie e di misure definitive. 2. Qualora una parte ritenga che sussistano le condizioni di cui all'articolo 48 per l'applicazione o la proroga di una misura definitiva, essa garantisce adeguatamente la possibilita' di consultazioni con la parte coinvolta, nel rispetto della legislazione di ciascuna delle parti, allo scopo di esaminare le informazioni disponibili, scambiare pareri sull'applicazione o la proroga di una misura e giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. 3. Le consultazioni di cui al paragrafo 2 hanno inizio entro quindici giorni dalla data in cui la parte coinvolta riceve l'invito alla consultazione da parte dell'autorita' incaricata dell'inchiesta. 4. Qualora non si sia raggiunta una soluzione soddisfacente entro quarantacinque giorni dalla data in cui la parte coinvolta riceve l'invito alla consultazione, la parte importatrice puo' adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dalla presente sezione. 5. Una parte puo' applicare una misura di salvaguardia bilaterale a titolo provvisorio, senza consultazioni preliminari.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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