[1]Trasparenza e scambio di informazioni

[2]1. Le parti:

  • a)perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, i requisiti sanitari e fitosanitari applicati alle importazioni delle altre parti;
  • b)migliorano la comprensione reciproca delle misure SPS di ciascuna delle parti e la loro applicazione;
  • c)si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS, compresi i progressi a livello di nuovi dati scientifici disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio;
  • d)comunicano, su richiesta di una parte ed entro quindici giorni lavorativi dalla data di tale richiesta, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti, indicando l'eventuale necessita' di una valutazione dei rischi;
  • e)comunicano, su richiesta di una parte, lo stato di avanzamento della procedura per autorizzare l'importazione di determinati prodotti. 2. I punti di contatto delle parti per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo sono elencati nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le informazioni sono trasmesse per posta, fax o e-mail. Le informazioni trasmesse via e-mail possono essere firmate elettronicamente e possono essere inviate solo da un punto di contatto all'altro. 3. Lo scambio di informazioni si ritiene effettuato quando le informazioni di cui al presente articolo sono state rese disponibili mediante notifica all'OMC conformemente alle disposizioni pertinenti o su qualsiasi sito web ufficiale, accessibile al pubblico e gratuito della parte interessata, elencato nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie).

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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