[1]- Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli

[2]1. Il vettore e' responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si e' prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco. 2. Il vettore e' responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si e' prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilita' del vettore e' esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da diretto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore e' responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. 3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero puo' far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto. 4. Salvo diversa disposizione, nella presente Convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art17 · fonte del testo

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