[1]- competenza giurisdizionale

[2]1. L'azione per il risarcimento del danno e' promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attivita' o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento puo' essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato Parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprieta' di un altro vettore in virtu' di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attivita' di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprieta' dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale. 3. Ai fini del paragrafo 2,

[3](a) "accordo commerciale" indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri: (b) "residenza principale e permanente" indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalita' del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale scopo.

[4]4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 8802/2025

    3 aprile 2025

    CE n. 261 del 2004 - Giurisdizione - Criteri di determinazione - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori - Inapplicabilità ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento - Domanda di risarcimento di danni supplementari - Giurisdizione - Art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Contenuto. La competenza giurisdizionale sulla domanda di compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo, di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, si determina in base ai criteri dettati dal Reg. UE n. 1215 del 2012 (con esclusione dell'applicabilità delle disposizioni in tema di contratti di trasporto conclusi dai consumatori, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del regolamento da ultimo citato), mentre, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto il risarcimento supplementare riconosciuto dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), trova applicazione (anche ai fini della ripartizione territoriale della competenza giurisdizionale tra le autorità di ciascuno Stato contraente) l'art. 33 della Convenzione medesima, che consente al passeggero di agire, a sua scelta, dinanzi al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, ovvero dinanzi al tribunale del luogo di destinazione.

    Art. 33

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art33 · fonte del testo

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