- Formalita' doganali, di polizia o imposte da altre autorita' pubbliche 1. Il mittente e' tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all'espletamento della formalita' doganali, di polizia o imposte da altre autorita' pubbliche prima della consegna della merce al destinatario. Il mittente e' responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarita' o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati. 2. Il vettore non e' tenuto a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art16 · fonte del testo

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