[1]Articolo IV.

[2]L'articolo 18 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

[3]"Articolo 18.

[4]1. - Il trasportatore e' responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si e' verificato nel corso del trasporto aereo. 2. - Il trasportatore e' responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si e' prodotto nel corso del trasporto aereo. 3. - Tuttavia, il trasportatore non e' responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o piu' dei fatti seguenti:

  • a)natura o vizio proprio della merce;
  • b)imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati;
  • c)un evento bellico o un conflitto armato;
  • d)un atto dell'autorita' pubblica compiuto in relazione alla entrata, uscita o transito della merce. 4. - Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che cio' avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. 5. - Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nella esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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