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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991 · Legge 14 febbraio 1994, n. 118
- Aggiornato al
- 22 febbraio 1994
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- 9
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Il Governo…
- Art. 2Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche…
- Art. 3Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso…
- Art. 4Ciascuno dei due Governi avra' facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle…
- Art. 5La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Il Governo di…
- Art. 6Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro resta determinato nella somma…
- Art. 7Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'uno o dall'altra…
- Art. 8Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire la falsificazione delle monete…
- Art. 9La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello…
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