Art. 7 (Convenzione)
Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'uno o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e cio' per reciprocita' sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
