La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intendera' procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concordera' preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorita' tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana. Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;118~convenzione-art5 · fonte del testo

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