Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1987 al 18 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

  • a)il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
  • b)l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
  • c)l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu' gravi. L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravita' da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. Sara' facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.8 Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 giugno 1987, n.215 (in G.U. 1° s.s. 17/06/1987, n.25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sara' facilitata", anziche' disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori."

Testo in vigore dal 18 giugno 1987 al 18 febbraio 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 215/1987

    Ha colpito questo articolo
    8 giugno 1987

    Nella condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale: conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in materia e` essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela. Per quanto concerne l'istruzione scolastica, dall'integrazione e specificazione delle disposizioni generali (artt. 34, 2, 3, Cost.) con l'art. 38, comma terzo, Cost., si evince che deve essere garantito ai predetti soggetti il diritto anche all'istruzione superiore - la quale e` altresi` finalizzata all'inserimento degli stessi del mondo del lavoro - compito al cui assolvimento sono deputati primariamente gli organi pubblici (artt. 31, comma primo e 32 Cost.). È necessario, percio`, conferire valore immediatamente precettivo e cogente all'art. 28, comma terzo, L.n. 118 del 1971, imponendo ai competenti organi scolastici sia di non frapporre alla realizzazione di tale diritto impedimenti non consentiti, alla stregua dei richiamati precetti costituzionali sia di dare attuazione alle misure che possano gia` allo stato essere concretizzate o promosse, spettando ovviamente al legislatore dettare quanto prima una compiuta disciplina per risolvere un cosi` rilevante problema umano e sociale. Va pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 28, terzo comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sara` facilitata", anziche` disporre che "È assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori. - cfr. S. n. 7/1967, 163/1983.

    Art. 28 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1987

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1971 al 18 giugno 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 giugno 1987, n.215 (in G.U. 1° s.s. 17/06/1987, n.25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sara' facilitata", anziche' disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art28 · fonte del testo

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