Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge

30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971,

n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), di

conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, promosso con la seguente

ordinanza:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1984 dal Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Salvi

Giovanni ed altri iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Salvi Giovanni ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Giovanni C. Sciacca per Salvi Giovanni ed altri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni Salvi e

Liliana Carosi impugnavano innanzi al TAR del Lazio la mancata

ammissione della loro figlia Carla, diciottenne portatrice di

handicap, a ripetere nell'anno scolastico 1983/84 la frequenza della

prima classe dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio

"N. Garrone" di Roma. Costei nell'anno precedente era stata ritenuta

inclassificabile, ed il Preside, accettata con riserva la domanda di

reiscrizione, aveva rimesso la questione al Provveditore agli studi,

facendo presente che - secondo gli insegnanti - la giovane non

avrebbe potuto trarre un qualche profitto dalla permanenza nella

scuola media superiore. Il Provveditore agli Studi, a fronte della

certificazione medica allegata all'istanza, aveva invitato il Preside

ad acquisire presso i competenti servizi specialistici dell'USL un

parere medico legale, da esprimersi sulla base sia di accertamenti di

carattere sanitario e psicologico, sia della conoscenza della

situazione determinatasi nell'anno precedente e dei giudizi espressi

dal Consiglio di classe in sede di verifica finale. Il responso

sanitario, peraltro, aveva escluso che l'handicap - di tipo

neuropsichico - fosse da considerarsi grave, ed aveva sottolineato

che la giovane poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se

relativo quanto all'apprendimento, era viceversa notevole sul terreno

della socializzazione e dell'integrazione, sì da far ritenere

fondamentale la riammissione della giovane, per la quale l'isolamento

avrebbe contribuito in maniera assolutamente negativa alla formazione

del carattere.

Ciononostante, la richiesta di reiscrizione era stata respinta di

fatto, con il rifiuto opposto alla giovane ad assistere alle lezioni.

2. - Con ordinanza del 28 novembre 1984, il TAR ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30

marzo 1971, n. 118, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 30, 31

e 34 Cost.

All'inserimento scolastico degli handicappati - ricorda

innanzitutto il TAR rimettente - si provvide solo a partire dagli

anni sessanta, prima mediante classi speciali e differenziali

(circolari nn. 4525 del 1962 e 93 del 1963), poi con l'ammissione in

classi normali, opportunamente dimensionate, e l'utilizzazione in

esse di insegnanti di sostegno (circolari nn. 227 del 1975, 228 del

1976 e 216 del 1977).

Con la legge 4 agosto 1977, n. 517 furono poi previste (artt. 2 e

7) forme di integrazione e di sostegno in favore degli alunni

handicappati, in particolare con l'impiego di insegnanti

specializzati e, nella scuola media, anche di attività scolastiche

integrative.

Con l'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270 si provvide poi a

fissare le dotazioni organiche del personale docente delle scuole

materne, elementari e medie, tenendo conto dei posti di sostegno da

istituire a favore degli alunni portatori di handicaps.

Ciò premesso, il TAR del Lazio osserva che l'impugnato art. 28 l.

n. 118/1971 - recante "Conversione in legge del decreto-legge 30

gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi

civili" - dispondendo in ordine alla frequenza scolastica di costoro,

prevede, al secondo comma, che "L'istruzione dell'obbligo deve

avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in

cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da

menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto

difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi

normali"; ed al terzo comma, che "Sarà facilitata, inoltre, la

frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie

superiori ed universitarie".

Richiamando le deduzioni dei ricorrenti, il giudice a quo lamenta

che tali disposizioni nulla prevedano in favore degli handicappati,

diversamente che per i mutilati ed invalidi civili, cui si assicura

la frequenza scolastica anche se afflitti da menomazioni fisiche o

psichiche pari a quelle dei primi. Ma avverte che "la questione

investe più direttamente" le richiamate disposizioni delle leggi nn.

517 del 1977 e 270 del 1982, in quanto non garantiscono agli

handicappati la frequenza nella scuola media di secondo grado; ed

assume che tale carenza legislativa sia incostituzionale: "in

particolare rispetto all'art. 3 che, dopo affermato il principio di

uguaglianza, affida all'Ordinamento il compito di rimuovere gli

ostacoli impedenti il pieno sviluppo della persona umana; rispetto

all'art. 30 che consacra il diritto all'istruzione di ogni cittadino;

all'art. 31 che affida alla Repubblica il compito di proteggere la

gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo; come anche

all'art. 34 ove si afferma che la Repubblica rende effettivo il

diritto di tutti a frequentare la scuola".

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

Si sono invece costituite le parti private Giovanni e Carla Salvi

e Liliana Carosi, a mezzo degli avv.ti G.C. Sciacca e P. d'Amelio.

Nella relativa memoria vengono svolte considerazioni analoghe a

quelle prospettate nell'ordinanza di rimessione.

Si assume, in particolare, essere privo di giustificazione che si

prevedano per l'invalido civile misure atte ad agevolarne

l'inserimento nella vita sociale e lavorativa, mentre l'handicappato

sarebbe tutelato "solo per quanto riguarda il suo inserimento nella

scuola dell'obbligo, dopo di che, essendo le sue minorazioni tali da

impedirgli un'attività lavorativa normale, viene completamente

abbandonato". Ciò sarebbe in contrasto con i principi posti dagli

artt. 30, 31, 34 e 38, 3 comma, Cost., dai quali discenderebbe il

compito dello Stato di garantire anche ai minorati formazione ed

educazione (intese come sviluppo integrale della persona: art. 2

Cost.), nonché il conseguente avviamento professionale. La

permanenza nel contesto scolastico dopo la scuola dell'obbligo

sarebbe invero uno dei mezzi di attuazione di tali fini, in mancanza

della quale dovrebbe preventivarsi "una sicura regressione, in

termini di maturazione psico-intellettuale e di socialità" e si

renderebbero perciò vani i risultati già raggiunti. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt.

3, 30, 31 e 34 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 28

della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante "Conversione in legge del

D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed

invalidi civili".

Tale disposizione detta "Provvedimenti per la frequenza

scolastica" di questi ultimi: ed in particolare, dopo aver previsto,

nel primo comma, misure dirette a rendere possibile o comunque ad

agevolare in generale l'accesso e la permanenza nella scuola

(trasporto gratuito dalla abitazione alla scuola, accesso a questa

mediante adatti accorgimenti ed eliminazione delle cosiddette

barriere architettoniche, assistenza agli invalidi più gravi durante

le ore scolastiche) prescrive, nel secondo comma, che, per quanto

riguarda l'istruzione dell'obbligo, questa "deve avvenire nelle

classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti

siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni

fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso

l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali".

Il terzo comma dispone che "sarà facilitata, inoltre, la

frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie

superiori ed universitarie"; il quarto comma infine, estende la

medesima disciplina alle istituzioni prescolastiche e ai doposcuola.

Come precisato in narrativa, nel caso di specie il TAR rimettente era

chiamato a decidere in ordine alla legittimità della mancata

reiscrizione di una giovane portatrice di handicap alla prima classe

di un istituto professionale di Stato, manifestata col rifiuto

oppostole ad assistere alle lezioni nonostante il contrario parere

espresso dai competenti servizi specialistici sotto il profilo

sanitario e psicologico; parere nel quale era stata sottolineata la

non gravità dell'affezione e la fondamentale importanza della

frequenza scolastica nell'indurre momenti di socializzazione ed

integrazione atti a favorirne un'evoluzione positiva.

La questione è quindi indubbiamente rilevante, posto che la

disposizione impugnata, nella prospettazione del giudice a quo, non

assicura ai portatori di handicaps il diritto alla frequenza delle

scuole secondarie superiori.

2. - Giova anzitutto premettere all'esame della specifica

questione sollevata, un sia pur sintetico cenno all'evoluzione

normativa sull'inserimento nella scuola dei portatori di handicaps,

in quanto è anche sulla considerazione di taluni suoi caratteri che

l'ordinanza di rimessione fonda le proprie censure.

Come è noto, il problema dell'inserimento di minorati nella

scuola è stato per lungo tempo affrontato e risolto, nel nostro

ordinamento, con gli strumenti delle scuole speciali e delle classi

differenziali.

Ancora negli anni sessanta, le leggi 24 luglio 1962, n.1073

(recante i "Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio

dal 1962 al 1965") e 31 ottobre 1966, n. 942 (relativa al

"Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal

1966 al 1970") prevedono stanziamenti per il funzionamento di tali

strutture speciali. La legge 31 dicembre 1962, n.1859, istitutiva

della scuola media statale, contempla classi differenziali per

"alunni disadattati scolastici" (art. 12) e la legge 18 marzo 1968,

n. 444, relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o,

per i casi più gravi, scuole speciali per i bambini da tre a cinque

anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da

menomazioni fisiche o sensoriali.

Negli anni settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente

ribaltato. La legge 30 marzo 1971, n.118 - oltre a prevedere, per i

"mutilati ed invalidi civili", corsi di istruzione per l'espletamento

o completamento della scuola dell'obbligo presso i centri di

riabilitazione, scuole per la formazione di assistenti educatori e

assistenti sociali specializzati e particolari misure per

l'addestramento professionale (artt. 4, 5 e 23) - stabilisce - come

si è visto - che "l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle

classi normali della scuola pubblica" (art. 28) e che "Esclusivamente

quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati

la scuola pubblica dell'obbligo" si istituiranno "per i minori

ricoverati" nei centri di degenza e di recupero, classi normali

"quali sezioni staccate della scuola statale" (art. 29).

La legge 4 agosto 1977, n. 517, poi, "al fine di agevolare

l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena

formazione della personalità" prevede per la scuola elementare (art.

2) e media (art. 7) forme di integrazione e di sostegno a favore

degli alunni portatori di handicaps, da realizzarsi tra l'altro

attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono

inseriti, predisposizione di particolari servizi ed impiego di

docenti specializzati. Con la medesima legge (art. 7, ultimo comma)

sono abolite le classi differenziali. La successiva legge 20 maggio

1982, n. 270 provvede poi (art. 12) circa le dotazioni organiche, nei

ruoli di dette scuole, degli insegnanti di sostegno (di regola, uno

ogni quattro alunni portatori di handicaps).

La disciplina così sommariamente richiamata concerne peraltro

solo la scuola materna, elementare e media; mentre per la scuola

secondaria superiore non ha avuto sviluppi, nella legislazione

nazionale, l'indicazione contenuta nel già citato terzo comma

dell'art. 28 l. n. 118 del 1971.

Per la verità, la previsione di "forme di integrazione educativa"

atte a facilitare l'inserimento e la formazione degli handicappati

anche in tale ordine di scuola è diffusamente presente al livello di

legislazione regionale (cfr., in particolare, l. r. Veneto 8 maggio

1980, n. 46; l.r. Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 1981, n. 87; l.r.

Sicilia 18 aprile 1981, n. 68; l.r. Calabria 3 settembre 1984, n. 28;

ecc.).

Spazi per concrete iniziative di inserimento dei portatori di

handicaps nelle scuole superiori sono inoltre individuabili nella

definizione normativa dei compiti degli organi collegiali della

scuola (cfr. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, artt. 3, 6, 12 e 15).

Specifiche prescrizioni in tal senso sono inoltre contenute nelle

circolari ministeriali nn.129 del 28 aprile 1982 e 163 del 16 giugno

1983 (quest'ultima relativa alle prove di esame di maturità da parte

di candidati portatori di handicaps).

Nell'ottava e nella nona legislatura, infine, sono state assunte

molteplici iniziative legislative volte a disciplinare la frequenza,

da parte degli handicappati, delle scuole secondarie superiori e

dell'università, con la previsione di misure atte a realizzarla

concretamente: ma esse non sono riuscite a tradursi in provvedimenti

legislativi.

3. - Al fine di puntualizzare l'oggetto del presente giudizio di

costituzionalità, giova ricordare che il giudice rimettente, nel

dare inizialmente conto delle prospettazioni della parte privata,

sembra lamentare (senza però fare inequivocabilmente propria la

censura) che le disposizioni di cui al secondo e terzo comma

dell'art. 28 l. n. 118 del 1971 concernano solo i mutilati ed

invalidi civili, e ne siano viceversa esclusi i portatori di

handicaps.

Così intesa, la questione muoverebbe però da un erroneo

presupposto. Dispone invero l'art. 2, secondo comma, di tale testo

legislativo che "Agli effetti della presente legge, si considerano

mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni

congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli

irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o

dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali

e funzionali che abbiano subìto una riduzione permanente della

capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni

18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le

funzioni proprie della loro età"; ed è pacifico in dottrina e

giurisprudenza che in tale ampia nozione sono ricompresi i soggetti

affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comportanti

sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento ed inserimento nella

vita lavorativa e sociale, cui il concetto di "portatore di

handicaps" comunemente si riferisce (anche se al riguardo non esiste,

allo stato - salvo che in talune leggi regionali - una precisa

definizione legislativa).

Dopo il suddetto cenno iniziale, peraltro, l'ordinanza di

rimessione prosegue con una diffusa esposizione della soprarichiamata

normativa in materia e nella parte finale incentra le proprie censure

sulla genericità della previsione di cui all'impugnato art. 28,

lamentando la carenza di disposizioni, quali quelle di cui alle

citate leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982, idonee a garantire ai

portatori di handicaps, con la predisposizione di strumenti all'uopo

idonei, la frequenza della scuola secondaria superiore.

La questione dedotta investe, perciò, il terzo comma del citato

art. 28, in quanto, limitandosi a disporre che "sarà facilitata"

tale frequenza, non assicura l'effettiva e concreta realizzazione di

tale diritto: nel che il giudice rimettente ravvisa una violazione

degli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost.

4. - La disposizione impugnata ha indubbiamente un contenuto

esclusivamente programmatorio, limitandosi ad esprimere solo un

generico impegno ed un semplice rinvio ad imprecisate e future

facilitazioni. Il suo tenore non è perciò idoneo a conferire

certezza alla condizione giuridica dell'handicappato aspirante alla

frequenza della scuola secondaria superiore; a garantirla, cioè,

come diritto pieno pur ove non sussistano (come nel caso oggetto del

giudizio a quo) le condizioni che - se concretamente verificate - ne

limitano la fruizione per la scuola dell'obbligo a termini del

precedente secondo comma del medesimo articolo. Per la scuola

secondaria superiore, inoltre, non solo mancano norme che apprestino

gli strumenti atti a corredare tale diritto di opportuni supporti

organizzativi e specialistici - come avviene per la scuola

dell'obbligo ai sensi dei richiamati articoli delle leggi nn. 517 del

1977 e 270 del 1982 -; ma la disposizione impugnata, non è, per la

sua formulazione, idonea a costituire il fondamento cogente né della

disciplina, che - pur se in modo parziale e disorganico - è stata

finora emanata a livello di normazione regionale o secondaria, né

delle iniziative che sul piano della gestione concreta competono,

come si è detto, agli organi scolastici.

5. - La questione, nei termini anzidetti, è fondata.

Per valutare la condizione giuridica dei portatori di handicaps in

riferimento all'istituzione scolastica occorre innanzitutto

considerare, da un lato, che è ormai superata in sede scientifica la

concezione di una loro radicale irrecuperabilità, dall'altro che

l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale

importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La

partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni

normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di

socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le

potenzialità dello svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle

sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di

apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la

progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione.

Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo

inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un

essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di

superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui

ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione

positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo

sviluppo della personalità.

Da siffatto ordine concettuale ha indubbiamente preso le mosse il

legislatore ordinario allorquando, con le già richiamate

disposizioni delle leggi del 1971 e 1977, ha da un lato previsto

l'inserimento in via di principio dei minorati nella normale scuola

dell'obbligo - onde evitare i possibili effetti di segregazione ed

isolamento ed i connessi rischi di regressione - dall'altro ha

concepito le forme di integrazione, sostegno ed assistenza ivi

previste come strumenti preordinati ad agevolare non solo

l'attuazione del diritto allo studio ma anche la piena formazione

della personalità degli alunni handicappati.

Ora, è innegabile che le esigenze di apprendimento e

socializzazione che rendono proficua a questo fine la frequenza

scolastica non vengono meno col compimento della scuola dell'obbligo;

anzi, proprio perché si tratta di complessi e delicati processi nei

quali il portatore di handicaps incontra particolari difficoltà, è

evidente che una loro artificiosa interruzione, facendo mancare uno

dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare

rischi di arresto di questo, quando non di regressione.

Altrettanto innegabile è, d'altra parte, che l'apprendimento e

l'integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più

pieno inserimento dell'handicappato nella società e nel mondo del

lavoro; e che lo stesso svolgimento di attività professionali più

qualificate di quelle attingibili col mero titolo della scuola

dell'obbligo - e quindi il compimento degli studi inferiori - può

favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane

svantaggiato e quindi avvicinarlo alla meta della piena integrazione

sociale.

6. - Dalle considerazioni ora svolte è agevole arguire come sul

tema della condizione giuridica del portatore di handicaps

confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali

motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che,

conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta

materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra

i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela.

Statuendo che "la scuola è aperta a tutti", e con ciò

riconoscendo in via generale l'istruzione come diritto di tutti i

cittadini, l'art. 34, primo comma, Cost. pone un principio nel quale

la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo "nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" apprestata

dall'art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella

formazione sociale che è la comunità scolastica. L'art. 2 poi, si

raccorda e si integra con l'altra norma, pure fondamentale, di cui

all'art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle

sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili

di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini.

Lette alla luce di questi principi fondamentali, le successive

disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il significato di

garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo

che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona.

L'effettività dell'istruzione dell'obbligo è, nel secondo comma,

garantita dalla sua gratuità; quella dell'istruzione superiore è

garantita anche a chi, capace e meritevole, sia privo di mezzi,

mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze

(terzo e quarto comma). In tali disposizioni, l'accento è

essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il

Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che

trova radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era

perciò indispensabile dettare al riguardo espresse prescrizioni

idonee a garantire l'effettività del principio di cui al primo

comma. Ciò però non significa che l'applicazione di questo possa

incontrare limiti in ostacoli di altro ordine, la cui rimozione è

postulata in via generale come compito della Repubblica nelle

disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma: sostenere ciò

significherebbe sottacere il fatto evidente che l'inserimento nella

scuola e l'acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento

fondamentale per quel "pieno sviluppo della persona umana" che tali

disposizioni additano come meta da raggiungere.

In particolare, assumere che il riferimento ai "capaci e

meritevoli" contenuto nel terzo comma dell'art. 34 comporti

l'esclusione dall'istruzione superiore degli handicappati in quanto

"incapaci" equivarrebbe a postulare come dato insormontabile una

disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso

apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è appunto

fondamentale - per quanto si è già detto - l'effettivo inserimento

di tali soggetti nella scuola.

Per costoro, d'altra parte, capacità e merito vanno valutati

secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive

situazioni di minorazione, come le stesse circolari ministeriali

dianzi citate si sono in certa misura sforzate di prescrivere

(cfr. par. 2); ed il precludere ad essi l'inserimento negli istituti

d'istruzione superiore in base ad una presunzione di

incapacità - soprattutto, senza aver preventivamente predisposto gli

strumenti (cioè le "altre provvidenze" di cui

all'art. 34, quarto comma) idonei a sopperire all'iniziale posizione

di svantaggio - significherebbe non solo assumere

come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di

eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò

che va invece concretamente verificato e sperimentato onde assicurare

pari opportunità a tutti, e quindi anche ai

soggetti in questione. Inoltre, se l'obiettivo è quello di garantire

per tutti il pieno sviluppo della persona e se, dunque, compito della

Repubblica è apprestare i mezzi per raggiungerlo, non v'ha dubbio

che alle condizioni di minorazione che tale sviluppo ostacolano debba

prestarsi speciale attenzione e che in quest'ottica vadano

individuati i compiti della scuola quale fondamentale istituzione

deputata a tal fine. Di ciò si è mostrato consapevole il

legislatore ordinario, che non a caso nelle leggi del 1971 e 1977

dianzi citate ha al riguardo congiuntamente indicato i fini

dell'"istruzione" e della "piena formazione della personalità"

(ovvero - il che è lo stesso - quelli dell'"apprendimento" e

dell'"inserimento"), inquadrando in tale contesto le specifiche

disposizioni dettate in favore dei minorati. Che poi ai medesimi

compiti sia deputata anche l'istruzione superiore è dimostrato,

prima ancora che da specifiche disposizioni in tal senso (cfr. d.P.R.

31 maggio 1974, n. 417, artt. 1 e 2), dall'ovvia constatazione che

essa stessa è strumento di piena formazione della personalità.

7. - Per i minorati, d'altra parte - a dimostrazione della

speciale considerazione di cui devono essere oggetto - il

perseguimento dell'obiettivo ora indicato non è stato dal

Costituente rimesso alle sole disposizioni generali. L'art. 38, terzo

comma, prescrive infatti che "gli inabili ed i minorati hanno diritto

all'educazione ed all'avviamento professionale". Attesa la chiara

formulazione della norma, che sancisce un duplice diritto, non

potrebbe dedursi dalla sua collocazione nel titolo dedicato ai

rapporti economici che essa garantisca l'educazione solo in quanto

funzionale alla formazione professionale e che quindi solo per questa

via sia a tali soggetti assicurato l'inserimento nella vita

produttiva: se così fosse, il primo termine sarebbe evidentemente

superfluo. Certo, la seconda garanzia - che nei confronti dei

portatori di handicaps trova specifica attuazione nella legge quadro

in materia di formazione professionale, attraverso la prescrizione

alle regioni di "idonei interventi" atti ad "assicurarne il completo

inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione

sociale": art. 3, lett. m), l. n. 845 del 1978 - ha per costoro

fondamentale importanza, specie per quei casi di handicaps gravi o

gravissimi per i quali risulti concretamente impossibile

l'apprendimento e l'integrazione nella scuola secondaria superiore:

impedimenti che peraltro - alla stregua di quanto s'è detto, ed in

coerenza con quanto chiaramente prescrive, per la scuola

dell'obbligo, l'art. 28 della legge n. 118 del 1971 - vanno valutati

esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a

quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica,

misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed

inserimento) e non solo sul primo e concretamente verificati alla

stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la

loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste.

Se, quindi, l'educazione che deve essere garantita ai minorati ai

sensi del terzo comma dell'art. 38 è cosa diversa da quella

propedeutica o inerente alla formazione professionale - che si

rivolge a chi ha assolto l'obbligo scolastico o ne è stato

prosciolto (art. 2, secondo comma, legge n. 845 del 1978 cit.) - è

giocoforza ritenere che la disposizione sia da riferire

all'educazione conseguibile anche attraverso l'istruzione superiore.

Benché non si esaurisca in ciò, l'educazione è infatti "l'effetto

finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti"

che consegue all'insegnamento ed all'istruzione con questo acquisita

(cfr. sent. n. 7 del 1967).

Sotto quest'aspetto, dunque, la disposizione in discorso integra e

specifica quella contenuta nell'art. 34, per quanto concerne

l'istruzione che va garantita ai minorati; e la sua collocazione nel

III, anziché nel II titolo della I parte della Costituzione ben si

giustifica coll'essere l'istruzione in questione finalizzata anche

all'inserimento di tali soggetti nel mondo del lavoro.

Garantire a minorati ed invalidi tale possibilità anche

attraverso l'istruzione superiore corrisponde perciò ad una precisa

direttiva costituzionale: e non a caso questa Corte, decidendo in

ordine ad una situazione per molti versi analoga, nella quale era

stato posto in discussione il rapporto tra il cittadino invalido e il

suo inserimento nel mondo del lavoro, ha affermato (sent. n. 163 del

1983) che "non sono costituzionalmente, oltreché moralmente

ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare sul piano di

isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente

colpiti nella loro efficienza fisica e mentale, hanno invece pieno

diritto di inserirsi nel mondo del lavoro".

8. - Ciò che va ancora sottolineato, poi, è che, onde garantire

l'effettività del diritto all'educazione (nel senso ora precisato)

di minorati ed invalidi - e quindi dei portatori di handicaps - lo

stesso art. 38 dispone, al quarto comma, che ai compiti a ciò

inerenti debbano provvedere "organi ed istituti predisposti o

integrati dallo Stato". Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità

delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai

portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione anche

superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi

strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va

realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le

esigenze di funzionalità del servizio scolastico.

Per altro verso, la disposizione pone in risalto come

all'assolvimento di tali compiti siano deputati primariamente gli

organi pubblici. Di ciò si ha, sotto altro e più generale profilo,

significativa conferma nella disposizione di cui all'art. 31, primo

comma, Cost., che, facendo carico a tali organi di agevolare, con

misure economiche e "altre provvidenze", l'assolvimento dei compiti

della famiglia - tra i quali è quello dell'istruzione ed educazione

dei figli (art. 30) - presuppone che esso possa per vari motivi

risultare difficoltoso: ed è evidente che se vi è un settore in cui

la dedizione della famiglia può risultare in concreto inadeguata,

esso è proprio quello dell'educazione e sostegno dei figli

handicappati. Ciò dà la misura dell'impegno che in tale campo è

richiesto tanto allo Stato quanto alle Regioni, alle quali ultime

spetta in particolare provvedere, con i necessari supporti,

all'assistenza scolastica in favore dei "minorati psico-fisici" (art.

42 d.P.R. n. 616 del 1977).

Nello stesso senso depongono, del resto, i compiti posti alla

Repubblica dall'art. 32 Cost., atteso l'ausilio al superamento od

attenuazione degli handicaps (ovvero ad evitare interruzioni di tali

positive evoluzioni) che può essere fornito, come si è già detto,

dall'integrazione negli istituti d'istruzione superiore: non a caso

la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 pone l'obiettivo, tra

l'altro, della "promozione della salute nell'età evolutiva...

favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati"

(art. 2, secondo comma, lett. d).

9. - Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28, terzo

comma, della legge n. 118 del 1971 va dichiarato costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori

di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che

"È assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori.

In questo modo, la disposizione acquista valore immediatamente

precettivo e cogente, ed impone perciò ai competenti organi

scolastici sia di non frapporre a tale frequenza impedimenti non

consentiti alla stregua delle precisazioni sopra svolte, sia di dare

attuazione alle misure che, in virtù dei poteri-doveri loro

istituzionalmente attribuiti, ovvero dell'esistente normazione

regionale, secondaria o amministrativa (cfr. par. 2), possano già

allo stato essere da essi concretizzate o promosse.

Spetta ovviamente al legislatore il compito - la cui importanza ed

urgenza è sottolineata dalle considerazioni sopra svolte - di

dettare nell'ambito della propria discrezionalità una compiuta

disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema

umano e sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma,

della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del

D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed

invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti

portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché

disporre che "È assicurata" la frequenza alle scuole medie

superiori.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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