Art. 26 — Congedo per cure
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
Abrogato dal 11 agosto 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
Abrogato dal 11 agosto 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1971 al 11 agosto 2011. 43 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo' essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2011, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art26 · fonte del testo
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