Art. 17 — Assegno di accompagnamento
Articolo abrogato dalla l. 21 novembre 1988, n. 508.
Abrogato dal 10 dicembre 1988
Articolo abrogato dalla l. 21 novembre 1988, n. 508.
Abrogato dal 10 dicembre 1988
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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6 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1980 al 10 dicembre 1988. 157 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai mutilati ed invalidi civili, di eta' inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, e' concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilita'. A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio. La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed e' rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza. L'assegno di accompagnamento e' attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1988, N. 508
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art17 · fonte del testo
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