[1]Accordo bilaterale sul trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Peruviana.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA, desiderando disciplinare il trasporto aereo tra i propri territori ed oltre, hanno designato a tale scopo come loro Plenipotenziari:

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

[4]Sua Eccellenza il dottor Ettore BAISTROCCHI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia nel Peru';

[5]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA:

[6]Sua Eccellenza il dottor Fernando SCHWALE LOPEZALDANA, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, e il Tenente Generale F.A.P. Carlos GRANTHON CARDONA, Ministro dell'Aeronautica, i quali, dopo aver scambiato i loro Pieni Poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[7]Articolo I

[8]A fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

  • a)il termine "autorita' aeronautiche" si riferira' nel caso della Repubblica italiana al Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Ispettorato Generale dell'Aviazione Civile, e nel caso della Repubblica Peruviana al Ministerio de Aeronautica, Direccion General de Aeronautica Civil, o in entrambi i casi a qualsiasi persona o ente autorizzati ad assumere le funzioni esercitate da queste autorita';
  • b)il termine "impresa designata" si riferira' ad una impresa di trasporto aereo che uno Stato Contraente abbia designato per iscritto all'altro Stato Contraente in conformita' all'articolo III del presente Accordo per l'esercizio dei servizi aerei internazionali sulle rotte specificate ai sensi dal paragrafo (2) dello articolo II;
  • c)i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scali per fini non di traffico" hanno per l'applicazione del presente Accordo il significato attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944 nella sua redazione ultimamente in vigore.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~arti · fonte del testo

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