[1]ALLEGATO

[2]Accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America

[3]Il governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, Riconoscendo la crescente importanza del traffico aereo internazionale tra i due Paesi e desiderando concludere un Accordo il quale assicuri il suo continuo sviluppo nel comune benessere, Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

[5]Ai fini del presente Accordo: A. "Accordo" significa questo Accordo e l'annessa Tabella delle Rotte ed ogni emendamento ad essi apportato. B. "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso degli Stati Uniti d'America, il Civil Aeronautics Board o ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal Civil Aeronautics Board; e nel caso dell'Italia, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti e della Aviazione Civile o ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile. C. "Impresa designata" significa un'impresa che una Parte Contraente avra' notificato all'altra Parte Contraente essere una impresa che operera' una specifica rotta o rotte elencate nella Tabella delle Rotte di questo Accordo. Tale notifica verra' comunicata per iscritto, attraverso i canali diplomatici. D. "Territorio", in relazione ad uno Stato, significa le aree di territorio sotto la sovranita', protettorato, vassallaggio, giurisdizione, o amministrazione fiduciaria di quello Stato, e le acque territoriali ad esso adiacenti. E. "Servizio aereo" significa qualsiasi servizio regolare effettuato per mezzo di aeromobili per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci, separatamente o in combinazione. F. "Servizio aereo internazionale" significa un servizio aereo che attraversa lo spazio aereo, sovrastante il territorio di piu' di uno Stato. G. "Fermata per scopi non di traffico" significa l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, merci o posta.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art1 · fonte del testo

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