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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Peru', concluso a Lima il 17 marzo 1964
Legge 23 novembre 1966, n. 1167
- Aggiornato al
- 5 gennaio 1967
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. iAccordo bilaterale sul trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana ed il…
- Art. iiArticolo II 1) Allo scopo di consentire che l'impresa designata possa operare i servizi…
- Art. iiiArticolo III 1) I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate, ai sensi del…
- Art. ivArticolo IV 1) Ciascuno Stato Contraente puo' revocare, o limitare, imponendo condizioni…
- Art. vArticolo V 1) I carburatori, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni…
- Art. viArticolo VI 1) L'impresa designata di ciascuno degli Stati Contraenti godra' di eque e…
- Art. viiArticolo VII 1) L'impresa designata dovra' comunicare alle Autorita' aeronautiche di…
- Art. viiiArticolo VIII 1) Le tariffe che si applicheranno per passeggeri e merci sulle rotte…
- Art. ixArticolo IX Nel caso dell'entrata in vigore di una convenzione generale multilaterale sul…
- Art. xArticolo X Ciascuna impresa designata da uno Stato Contraente puo' mantenere ed impiegare…
- Art. xiArticolo XI Qualora sia necessario si avra' uno scambio di opinioni tra le Autorita'…
- Art. xiiArticolo XII Ciascuno degli Stati Contraenti puo' chiedere in qualsiasi momento le…
- Art. xiiiArticolo XIII 1) Nel caso di disaccordo circa l'interpretazione o l'applicazione del…
- Art. xivArticolo XIV Il presente Accordo, qualsiasi modifica venga apportata al medesimo e…
- Art. xvArticolo XV Il presente Accordo sostituira' tutti gli Accordi esistenti per i servizi…
- Art. xviArticolo XVI 1) Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno…
