Articolo VIII

  • 1)Le tariffe che si applicheranno per passeggeri e merci sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo saranno fissate prendendo in considerazione tutti i fattori principali, come il costo di esercizio, ragionevoli profitti, le caratteristiche delle varie rotte e le tariffe richieste da altre imprese aeree che operano sulle medesime rotte o parte di esse. Nel fissare dette tariffe si fara' in modo che vengano osservate le clausole dei seguenti punti;
  • 2)Le tariffe devono essere fissate, se possibile, per ciascuna rotta e conformemente ad accordo intercorso tra le rispettive imprese designate. A tal fine le imprese designate dovranno prendere le decisioni in conformita' col sistema per la determinazione delle tariffe dell'Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (IATA), oppure, se possibile, le imprese designate dovranno accordarsi direttamente tra loro previa intesa con le imprese aeree di terzi Paesi che operano sulle medesime rotte o parte di esse.
  • 3)Qualsiasi tariffa cosi' concordata dovra' essere sottoposta alla approvazione delle Autorita' aeronautiche di ambedue gli Stati Contraenti per lo meno trenta giorni prima della data fissata per la sua entrata in vigore. In casi speciali tale periodo puo' essere ridotto sempre che le Autorita' aeronautiche siano d'accordo.
  • 4)Qualora non si raggiunga un accordo, ai sensi del paragrafo 2) di questo articolo, tra le imprese designate, o se uno degli Stati Contraenti non si trovi d'accordo sulle tariffe sottoposte alla sua approvazione, ai sensi del paragrafo 3), le Autorita' aeronautiche dei due Stati Contraenti dovranno, di comune accordo, fissare le tariffe per quelle rotte o parti di esse sulle quali non e' stato raggiunto alcun accordo.
  • 5)Nel caso che non si raggiunga un accordo tra le Autorita' aeronautiche dei due Stati Contraenti, ai sensi del paragrafo 4) di questo articolo, dovranno conseguentemente applicarsi le clausole dell'articolo XIII del presente Accordo. Fintantoche' non sia stata pronunciata una sentenza arbitrale, lo Stato Contraente che ha manifestato la propria disapprovazione alle tariffe ha il diritto di esigere dall'altro Stato Contraente il mantenimento delle tariffe precedenti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artviii · fonte del testo

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