Articolo VI

  • 1)L'impresa designata di ciascuno degli Stati Contraenti godra' di eque e pari possibilita' nell'esercizio del servizio su qualsiasi rotta specificata conformemente al paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo.
  • 2)Nell'esercizio del servizio aereo internazionale sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo, l'impresa designata di ciascuno Stato Contraente dovra' tenere in considerazione gli interessi dell'impresa designata dell'altro Stato Contraente al fine di non interferire indebitamente con i servizi aerei che quest'ultima impresa opera sulle medesime rotte o parte di esse.
  • 3)Il servizio aereo internazionale su ciascuna delle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo dovra' avere come obiettivo principale quello di offrire una capacita' adeguata a soddisfare le prevedibili domande del traffico da e per il territorio dello Stato Contraente che designa l'impresa. Il diritto di questa impresa di effettuare servizi tra i punti di una rotta specificata ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II del presente Accordo che si trovino nel territorio dell'altro Stato Contraente, e i punti situati nel territorio di un terzo Paese o di altri Paesi, dovra' essere esercitato nell'interesse di uno svolgimento ordinato del traffico aereo internazionale, in modo che la capacita' tenga conto:
  • a)della domanda di traffico da e per il territorio dello Stato Contraente che abbia designato l'impresa;
  • b)della domanda di traffico esistente nelle zone attraversate dai servizi aerei, tenendo conto dei servizi locali e regionali;
  • c)delle esigenze economiche di un servizio aereo di transito.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artvi · fonte del testo

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