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Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del decreto-legge, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e pubblici e dei privati, riguardanti, direttamente o indirettamente, i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonche' la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune. Il Governo e' delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto nel precedente comma, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nel precedente comma; assicurare l'ordine di priorita' degli interventi, anche nella fase esecutiva; garantire l'impiego piu' idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico; prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali; assicurare la piu' efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1966 al 22 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1142~art4 · fonte del testo

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