La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuiti ai Provveditorati alle opere pubbliche e al Magistrato alle acque. E' in facolta' dei Provveditorati stessi e del Magistrato alle acque, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, sempreche' questi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso i Provveditorati e il Magistrato alle acque, a mezzo degli Uffici del genio civile, esercitano la vigilanza sulle opere e provvedono alla conferma e al pagamento dei certificati di acconto nonche' al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, puo' provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private ed in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Per l'esecuzione di tutti gli altri lavori inerenti alla presente legge si provvedera' con gare di appalto o a licitazione privata. Solo in casi eccezionali, riconosciuta la necessita', il Ministro potra' autorizzare, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la trattativa privata o la esecuzione in economia in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;9~art3 · fonte del testo

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