((Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e pubblici, riguardanti direttamente o indirettamente i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonche' la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune. Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po, nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ove operano anche i Provveditori alle opere pubbliche per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui sopra, d'intesa col Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1967, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto nei precedenti commi, avendo riguardo all'intero bacino idrografico dei corsi d'acqua, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nei precedenti commi: assicurare l'ordine di priorita' degli interventi, anche nella fase esecutiva; garantire l'impiego piu' idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico; prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali; assicurare la piu' efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento)).

Testo vigente dal 22 agosto 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1966 al 22 agosto 1967. 35 parole tolte, 70 parole aggiunte.

Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche tolto: nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del decreto-legge, nell'ambito delle rispettive tolto: attribuzioni aggiunto: circoscrizioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, tolto: degli enti aggiunto: delle Regioni, degli Enti locali e pubblici tolto: e dei privati, riguardanti,aggiunto: , riguardanti direttamente o indirettamentetolto: , i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonche' la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune. Il aggiunto: Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po, nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ove operano anche i Provveditori alle opere pubbliche per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui sopra, d'intesa col Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio. Il Governo e' delegato ad emanaretolto: , entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge aggiunto: entro il 31 dicembre 1967, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto tolto: nel precedente comma aggiunto: nei precedenti commi, avendo riguardo all'intero bacino idrografico dei corsi d'acqua, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate tolto: nel precedente comma; aggiunto: nei precedenti commi: assicurare l'ordine di priorita' degli interventi, anche nella fase esecutiva; garantire l'impiego piu' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1142~art4 · fonte del testo

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