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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007 · Legge 25 settembre 2019, n. 113
- Aggiornato al
- 13 gennaio 2020
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA…
- Art. 2bilaterale Le Parti Contraenti promuoveranno la stipula di specifici accordi fra…
- Art. 3multilaterale 1. Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero…
- Art. 4prioritari Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica…
- Art. 5' di cooperazione Le forme di cooperazione previste da questo Accordo potrebbero…
- Art. 6alla cooperazione 1. Il sostegno alle attivita' di cooperazione previste all'art. 5 sara'…
- Art. 7dei risultati 1. Il trattamento della proprieta' intellettuale creata o fornita nel corso…
- Art. 8Mista 1. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione…
- Art. 9delle controversie Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione…
- Art. 10II presente accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle…
- Art. 11in vigore e denuncia 1. Il presente Accordo, entrera' in vigore alla data della ricezione…
- Art. 12Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e…
- Art. 13Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi disponibili e con il criterio della…
- Art. 14Parti Contraenti perseguiranno una stretta collaborazione tra le rispettive…
- Art. 15Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di…
- Art. 16Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport…
- Art. 17Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di scambio o collaborazione tra individui ed…
- Art. 18Parti Contraenti si impegnano a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione…
- Art. 19fini di un'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una…
- Art. 20controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo verra'…
- Art. 21presente Accordo potra' essere modificato in qualunque momento con il consenso di…
- Art. 22Il presente Accordo entrera' in vigore successivamente all'avvenuto scambio di note…
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