[1]in vigore e denuncia 1. Il presente Accordo, entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due Notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Il presente Accordo avra' durata illimitata, e continuera' ad avere effetto a meno che una delle parti contraenti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo. 3. La denuncia dell'Accordo non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso avviati e non completati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti non concordino diversamente. IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COREA Massimo D'ALEMA SONG MIN-SOON MINISTRO DEGLI AFFARI MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ESTERI

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 13 gennaio 2020

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 2019 al 16 ottobre 2019. 44 parole tolte, 179 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione diretta tra musei ed istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale nonche' tra le biblioteche dei due paesi, allo scopo di promuovere la tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale e la tutela e gestione dei paesaggio culturale.aggiunto: in vigore e denuncia 1. Il presente Accordo, entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due Notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Il presente Accordo avra' durata illimitata, e continuera' ad avere effetto a meno che una delle parti contraenti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo. 3. La denuncia dell'Accordo non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso avviati e non completati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti non concordino diversamente. IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese.

aggiunto: PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COREA Massimo D'ALEMA SONG MIN-SOON MINISTRO DEGLI AFFARI MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ESTERI

aggiunto: Parte di provvedimento in formato grafico

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113~accordo-art11 · fonte del testo

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