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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952
Legge 31 luglio 1956, n. 1123
- Aggiornato al
- 6 ottobre 1956
- Articoli
- 50
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1ALLEGATO. Accordo commerciale e finanziario fra la Repubblica italiana e la Repubblica…
- Art. 2I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana assicurano…
- Art. 3Le Alte Parti Contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili…
- Art. 4Il Governo Argentino facilitera' l'esportazione verso la Repubblica italiana delle merci…
- Art. 5La Repubblica italiana comprera' e la Repubblica Argentina vendera' le quantita' minime…
- Art. 6Il Governo della Repubblica italiana facilitera' l'esportazione verso la Repubblica…
- Art. 7I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana faranno tutto il…
- Art. 8Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che, in esecuzione del…
- Art. 9Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B fra…
- Art. 10I contingenti previsti dalle liste A e B annesse al presente Accordo entreranno in vigore…
- Art. 11Una Commissione Mista Consultiva con sede in Buenos Aires avra' l'incarico di vigilare…
- Art. 12Le esportazioni di prodotti o merci argentine verso la Repubblica italiana, come pure le…
- Art. 13Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci italiane, come pure le…
- Art. 14I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Argentina adotteranno le misure e…
- Art. 15Il Governo italiano studiera' con la migliore disposizione le domande che ricevera' dal…
- Art. 16Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la…
- Art. 17Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'articolo antecedente, ad eccezione di quelli…
- Art. 18I pagamenti disposti dall'Argentina a favore dell'Italia ai quali si riferisce l'art. 17…
- Art. 19Il "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." al quale si riferisce l'art. 17 potra' presentare…
- Art. 20Il saldo del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." di cui al precedente articolo sara'…
- Art. 21Il Governo della Repubblica italiana concorda nel facilitare il finanziamento per…
- Art. 22Il saldo del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI", aperto in virtu' di quanto stabilito…
- Art. 23Entrambi i Governi stabiliranno la procedura per determinare il regime che dovra' essere…
- Art. 24Il Governo Argentino si riserva il diritto di estinguere totalmente o parzialmente, in…
- Art. 25Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni…
- Art. 26L'Ufficio italiano dei Cambi telegrafera' giornalmente al Banco Central de la Repubblica…
- Art. 27Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari…
- Art. 28Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel: a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra…
- Art. 29I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono: a) pagamenti…
- Art. 30Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei…
- Art. 31Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di…
- Art. 32L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina fisseranno le…
- Art. 33Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica italiana compresi del…
- Art. 34Gli emigranti italiani saranno equiparati, per quanto concerne il regime e le condizioni…
- Art. 35In relazione alle prescrizioni della Costituzione nazionale i lavoratori italiani, senza…
- Art. 36I due Governi costituiranno, con sede in Buenos Aires, una Commissione Mista Permanente…
- Art. 37I Governi Contraenti si impegnano, durante la validita' del presente Accordo, ad adottare…
- Art. 38Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei prodotti di una delle…
- Art. 39Il Governo italiano si riserva il diritto di fare assicurare presso Compagnie italiane le…
- Art. 40Il Governo italiano ed il Governo Argentino studieranno i mezzi tecnici che, di comune…
- Art. 41Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica italiana…
- Art. 42Le persone o ditte interessate nel richiedere il rispettivo permesso d'importazione…
- Art. 43Il Governo della Repubblica italiana adottera' le misure necessarie, nei limiti della…
- Art. 44I trasferimenti corrispondenti al ricavo della vendita e/o dello sfruttamento delle…
- Art. 45Il Governo della Repubblica Argentina da' facolta' al Banco Central de la Republica…
- Art. 46Entrambi i Governi promuoveranno la stipulazione di Accordi speciali che abbiano per…
- Art. 47La Commissione Mista Consultiva prevista dall'articolo 11 esaminera' trimestralmente…
- Art. 48I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure…
- Art. 49Il presente Accordo sostituisce le disposizioni dell'Accordo commerciale e finanziario…
- Art. 50Il presente Accordo sara' ratificato in conformita' della procedura costituzionale di…
