Il Governo italiano si riserva il diritto di fare assicurare presso Compagnie italiane le merci italiane che si esportino in Argentina e i prodotti argentini che si importino in Italia, quando i rischi del trasporto siano a carico del venditore o del compratore, rispettivamente. Il Governo Argentino si riserva il diritto di far assicurare presso Compagnie argentine le merci argentine che si esportino in Italia e o prodotti italiani che si importino in Argentina quando i rischi del trasporto siano a carico del venditore o del compratore, rispettivamente.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art39 · fonte del testo

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