Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei prodotti di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra e la loro distribuzione verso terzi Paesi, i Governi italiano ed Argentino esamineranno con la migliore disposizione, in armonia con le rispettive legislazioni, le reciproche richieste relative a concessioni per l'organizzazione di zone speciali e depositi franchi di uno dei due Paesi nei porti marittimi dell'altro.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art38 · fonte del testo

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