La Repubblica italiana comprera' e la Repubblica Argentina vendera' le quantita' minime di 300.000 tonnellate di frumento durante l'anno 1953 e di 500.000 tonnellate durante gli anni successivi di validita' del presente Accordo, sempre che in ciascuno di questi anni il saldo esportabile non sia sostanzialmente ridotto. I prezzi del grano saranno oggetto di stipulazione annuale e manterranno una ragionevole relazione con le "quotazioni fuori conferenza" che sussisteranno alla data di ciascuna operazione sui mercati esteri rappresentativi.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art5 · fonte del testo

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