1. Una commissione consultiva mista e' incaricata di curare la corretta applicazione della presente convenzione e di risolvere tutte le difficolta' nascenti dall'applicazione medesima. 2. La commissione si riunira', a richiesta dell'uno o dell'altro governo, sia in Italia, sia in Svizzera. Essa sara' composta in misura paritetica, di rappresentanti delle amministrazioni interessate dei due paesi. Ciascuna delegazione potra' farsi assistere da esperti. 3. La commissione stabilira' direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potra' corrispondere direttamente con le amministrazioni italiane o svizzere interessate.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art12 · fonte del testo

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