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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 · Legge 25 gennaio 2017, n. 11
- Aggiornato al
- 15 febbraio 2017
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1Allegato ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2Ambiti di cooperazione Le Parti concordano che la cooperazione militare si svolgera' nei…
- Art. 3Modalita' di cooperazione Le Parti convengono di attuare la cooperazione nelle seguenti…
- Art. 4Organizzazione e attuazione 1. Ciascuna Parte indichera' una struttura deputata…
- Art. 5Oneri materiali e finanziari 1. Gli oneri materiali e finanziari necessari allo…
- Art. 6Giurisdizione 1. La Parte ospite e' tenuta a rispettare le leggi, gli usi e i costumi…
- Art. 7Risarcimento dei danni 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un…
- Art. 8Cooperazione nel settore dei materiali di difesa 1. In conformita' con le rispettive…
- Art. 9Sicurezza delle informazioni classificate 1. Ai fini del presente Accordo, per…
- Art. 10Forza maggiore 1. Agli effetti del presente Accordo, si definisce «forza maggiore» un…
- Art. 11Risoluzione delle controversie Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o…
- Art. 12Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi 1. Con il consenso di entrambe…
- Art. 13Sospensione e cessazione 1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere l'esecuzione…
- Art. 14Firma Il presente Accordo dovra' essere firmato con un atto solenne dai Ministri della…
- Art. 15Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima…
- Art. 16Durata Il presente Accordo sara' valido per un periodo di cinque (5) anni, prorogabili…
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