[1]Sospensione e cessazione

[2]1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere l'esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del presente Accordo, per un determinato periodo di tempo, o di procedere alla sua cessazione, ove sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni esistenti alla data della sua firma che mettano in discussione la prosecuzione della cooperazione in esso prevista. Tale sospensione o cessazione non deve essere interpretata come atto di inimicizia tra le due Parti. 2. La sospensione dell'esecuzione o la cessazione del presente Accordo, nei termini di cui al paragrafo precedente, sara' notificato all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La cessazione del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attivita' in corso previsti dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-01-25;11~accordo-art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari