[1]Allegato

[2]ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

[3]Preambolo

[4]Il Governo della Repubblica Italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, d'ora innanzi denominati le Parti: considerati gli obiettivi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, firmato a Luanda il 3 agosto 1977; confermata la loro fedelta' agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite; animati dal desiderio di rafforzare gli eccellenti rapporti di amicizia e solidarieta' esistenti tra i due Paesi e tra i due popoli; convinti che l'intesa reciproca, lo scambio di informazioni e il rafforzamento della cooperazione tra le Parti possano promuovere la pace, la sicurezza e la stabilita' su scala internazionale; determinati a sviluppare rapporti di cooperazione nel settore della Difesa fondati sui principi di uguaglianza, interesse e reciproco rispetto dell'indipendenza, sovranita', integrita' territoriale, non ingerenza negli affari interni di ciascuno Stato, nonche' sulla reciprocita' dei benefici; hanno concordato quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]Oggetto

[7]Il presente Accordo ha come oggetto il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nel settore della Difesa e, segnatamente, nell'area tecnico-militare, ove in tal senso richiesta e nella misura delle proprie possibilita', conformemente al diritto interno degli Stati delle Parti e alle norme applicabili del diritto internazionale, fatta salva l'osservanza del diritto europeo per la Parte italiana.

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

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