1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 della Convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilita' generale della Commissione, con la partecipazione della Banca. 2. Prima dell'inizio delle missioni di programmazione e in base alle informazioni fornite dalla Commissione conformemente all'articolo 16, il contesto generale delle missioni di cui sopra e' determinato, eventualmente per gruppi di paesi, durante uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca. 3. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca e' trasmesso agli Stati membri un progetto di programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP. Tali progetti di programmi formano oggetto di uno scambio di opinioni per parere con i rappresentanti degli Stati membri. 4. In seguito allo scambio di opinioni con i rappresentanti degli Stati ACP, previsto all'articolo 51, paragrafo 3, della Convenzione, tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca puo' aver luogo una nuova discussione per trarne gli orientamenti necessari. 5. Durante l'attuazione dei programmi indicativi di aiuto previsti all'articolo 51, paragrafi 2 e 3 della Convenzione, ha luogo periodicamente uno scambio di opinioni fra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca. In tale occasione gli Stati membri, tenendo conto dei progetti il cui finanziamento e' stato gia' deciso e di quelli che devono ancora essere istruiti, valutano le modifiche che i paesi beneficiari interessati propongono di apportare ai programmi indicativi di aiuto comunitario.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~accordo-art17 · fonte del testo

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