1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, per le risorse del Fondo di cui assicura la gestione, la Commissione e' rappresentata presso ciascuno Stato ACP o gruppo regionale che ne faccia espressa domanda da un Delegato della Commissione europea, riconosciuto dallo Stato ACP, interessato. 2. Qualora uno Stato ACP ne faccia espressa richiesta, il Delegato apporta il suo contributo tecnico alla preparazione e all'esame dei progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. In questo contesto egli puo' contribuire alla costituzione dei dossier da presentare e partecipare, con un'assistenza tecnica esterna, alla negoziazione dei medesimi, alla ricerca del modo di snellire le procedure da seguire nell'esame dei progetti nonche' all'elaborazione dei capitolati degli oneri e dei fascicoli di gara. 3. Il Delegato informa regolarmente, e in taluni casi previa speciale istruzione della Commissione, le autorita' presso le quali e' delegato circa le attivita' della Comunita' che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP. 4. Il Delegato collabora con le autorita' nazionali nell'esaminare regolarmente lo stato dei progetti portati a termine. Tali esami fanno l'oggetto di relazioni allo Stato ACP interessato. 5. Il Delegato procede ad una valutazione semestrale degli interventi del Fondo nello Stato ACP o nel gruppo regionale presso il quale egli rappresenta la Commissione. I relativi rapporti vengono comunicati dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati. 6. Il Delegato controlla, per conto della Commissione, la corretta esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti e programmi finanziati mediante le risorse del Fondo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art31 · fonte del testo

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