[1]ARTICOLO VI.

[2]1. Le imprese designate di entrambi le Parti contraenti dovranno avere imparziali ed uguali opportunita' di esercire i servizi concordati sulle rotte specificate fra i loro rispettivi territori ed oltre. 2. Nell'esercire i servizi concordati, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto degli interessi dell'Impresa dell'altra Parte contraente in modo da non influire indebitamente sui servizi forniti da quest'ultima sulle rotte specificate o su di una parte di esse.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artvi · fonte del testo

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