[1]ARTICOLO II.

[2]1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di stabilire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato del presente Accordo (qui di seguito rispettivamente indicati "servizi concordati" e "rotte specificate"). I servizi concordati possono essere inaugurati immediatamente oppure in una data ulteriore, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo III del presente Accordo. 2. Subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, l'Impresa designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti privilegi:

  • a)di volare attraverso il territorio dell'altra Parte contraente senza atterrare;
  • b)di atterrare nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico;
  • c)di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nell'esercizio di un servizio concordato su di una rotta nell'allegato del presente Accordo, allo scopo di scaricare e caricare in traffico internazionale passeggeri, merci o posta provenienti o destinati al territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo. 3. Nulla nel paragrafo 2 del presente articolo sara' inteso nel senso di conferire all'Impresa di una Parte contraente il privilegio di caricare, sul territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte contraente relativi all'ingresso nel proprio territorio od alla partenza da esso di aeromobili o di servizi aerei impiegati nella navigazione aerea internazionale oppure relativi all'impiego di tali aeromobili o servizi aerei quando essi si trovano all'interno del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili ed ai servizi concordati della Impresa designata dall'altra Parte contraente. 5. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di ciascuna Parte contraente relativi all'ammissione sul proprio territorio, al soggiorno ed alla partenza di passeggeri, equipaggi, merci e poste quali i regolamenti concernenti l'ingresso, la partenza, l'emigrazione, l'immigrazione, la dogana e la sanita' saranno applicabili ai passeggeri, merci e posta trasportati dagli aeromobili della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente mentre si trova all'interno del proprio territorio.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artii · fonte del testo

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