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1. Le azioni alle quali puo' dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrita' fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che da' luogo alla controversia. Comunque, in caso di ferite o altri danni all'integrita' fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che da' luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio. 2. Le azioni alle quali puo' dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che da' luogo alla controversia.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art30 · fonte del testo

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