[1]Articolo VI Emendamenti al Regolamento

[2]1. Qualsiasi emendamento al Regolamento proposto da una delle Parti contraenti sara' preso in considerazione nell'Organizzazione su richiesta di quella Parte. 2. Se adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti nel Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione, un emendamento sara' comunicato a tutte le Parti contraenti e ai membri dell'Organizzazione almeno sei mesi prima che esso sia preso in considerazione dall'Assemblea dell'Organizzazione. Tutte le Parti contraenti che non sono membri della Organizzazione avranno diritto di partecipare all'esame dell'emendamento da parte dell'Assemblea. 3. Se adottato da una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti nell'Assemblea, l'emendamento sara' comunicato dalla Segreteria generale a tutte le Parti contraenti per la loro accettazione. 4. Tale emendamento entrera' in vigore ad una data che deve essere stabilita dall'Assemblea al momento della sua adozione, a meno che, ad una data precedente stabilita dall'Assemblea sempre in quel momento, piu' di un terzo delle Parti contraenti non notifichino all'Organizzazione le loro obiezioni all'emendamento. La determinazione da parte dell'Assemblea delle date di cui in questo paragrafo deve avvenire con una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. 5. Alla sua entrata in vigore un emendamento sostituira' e annullera', per tutte le Parti contraenti che non hanno fatto obiezione all'emendamento, ogni precedente disposizione a cui l'emendamento si riferisce. 6. Il Segretario generale informera' tutte le Parti contraenti e i membri dell'Organizzazione di ogni richiesta e comunicazione ricevuta in applicazione di questo articolo e della data in cui un emendamento entra in vigore.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1085~convenzione-artvi · fonte del testo

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