1. Ciascun membro puo' proporre emendamenti al presente Accordo. La proposta deve essere fatta per iscritto al Direttore generale, il quale la sottopone alla conoscenza di tutti gli altri membri dell'Organizzazione. Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di comunicazione, la meta' di piu' uno dei membri e' favorevole alla proposta, il Direttore generale la sottopone per decisione alla prima Assemblea generale che ha luogo alla fine di questo termine. La decisione e' adottata con il consenso dei membri presenti e rappresentati. Dopo la sua adozione da parte dell'Assemblea generale, gli emendamenti sono sottoposti alle procedure interne di accettazione, di approvazione o di ratifica, previste nella legislazione nazionale dei membri. Essi entrano in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, di approvazione di ratifica o di adesione, in modo da ottenere un totale di due terzi piu' uno dei membri dell'Organizzazione. 2. La revisione del presente Accordo e' istituita per diritto se due terzi piu' uno dei membri ne approvano la richiesta. In questo caso, una Conferenza dei membri e' convocata a cura del Governo francese entro un termine di sei mesi. Il programma e le proposte di revisione sono comunicate ai membri almeno due mesi prima della riunione della Conferenza. La Conferenza cosi' riunita determina essa stessa la sua procedura. Il Direttore generale dell'O.I.V. fa funzione di Segretario generale. 3. Prima dell'entrate in vigore di un accordo riveduto, l'Assemblea generale dell'Organizzazione definisce alle condizioni stabilite dal presente Accordo e dal Regolamento interno di cui all'articolo 10, in quale misura gli Stati Parte al presente Accordo, i quali non abbiano depositato strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione potranno partecipare alle attivita' dell'O.I.V., successivamente alla sua data di entrata in vigore.

Testo vigente dal 21 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;26~accordo-art9 · fonte del testo

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