[1]disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari

[2]1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, tra cui le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti convengono di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei loro interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attivita' di cooperazione finanziate. Le parti rispondono tempestivamente alle richieste di assistenza amministrativa reciproca presentate dalle autorita' giudiziarie e/o investigative di una di esse onde intensificare la lotta contro frodi e irregolarita'. 3. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli' investimenti a proseguire gli interventi in Mongolia, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri. 4. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Mongolia. Le parti adottano misure concrete per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attivita' illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria che prevedano verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli condotti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art55 · fonte del testo

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